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Ordinanza — n. 31585/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31585/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31585/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO EMIDDIO nato a NAPOLI il 18/03/1979 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lrato avviso alle part] udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 12/11/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 11/10/2019, nei confronti di ROMANO Emiddio, in relazione al reato di danneggiamento aggravato dall'uso di violenza e minaccia. Propone ricorso per cassazione il ROMANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31585/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 11/10/2019, nei confronti di ROMANO Emiddio, in relazione al reato di danneggiamento aggravato dall'uso di violenza e minaccia. Propone ricorso per cassazione il ROMANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione attenuazione libera della pena remissione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 12/11/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il ROMANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO EMIDDIO nato a NAPOLI il 18/03/1979 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lrato avviso alle part] udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 12/11/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 11/10/2019, nei confronti di ROMANO Emiddio, in relazione al reato di danneggiamento aggravato dall'uso di violenza e minaccia. Propone ricorso per cassazione il ROMANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile. Deve invero trovare applicazione, alla fattispecie in esame, il consolidato indirizzo secondo cui «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consig rd Estensore VITTORI /PAZIENZA Il Pr