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Ordinanza — n. 31583/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31583/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31583/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOFFRE' CARLO nato a TAURIANOVA il 14/08/1961 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 12/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MESSINA in composizione monocratica in data 21/05/2019 aveva condannato GIOFFRE' Carlo a pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita, aggravato dall'abuso di prestazioni d'opera, commesso a MESSINA fra il 5/01/2012 e il 22/09/2013, col riconoscimento della sospensione della pena. GIOFFRE' propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'assenza di una valida querela, a seguito del mutamento di regime del reato in questione, poiché l'amministratore del condominio aveva ricevuto l'incarico a tal fine da una quantità di condomini inferiore ai 500 millesimi dell'intera proprietà, e quindi mancava un valido mandato a proporre l'istanza di punizione dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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arretrati di mantenimento appropriazione indebita di fondi condanna al pagamento pecuniario amministrazione infedele pagamento dell'ammenda concussione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOFFRE' CARLO nato a TAURIANOVA il 14/08/1961 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 12/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MESSINA in composizione monocratica in data 21/05/2019 aveva condannato GIOFFRE' Carlo a pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita, aggravato dall'abuso di prestazioni d'opera, commesso a MESSINA fra il 5/01/2012 e il 22/09/2013, col riconoscimento della sospensione della pena. GIOFFRE' propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'assenza di una valida querela, a seguito del mutamento di regime del reato in questione, poiché l'amministratore del condominio aveva ricevuto l'incarico a tal fine da una quantità di condomini inferiore ai 500 millesimi dell'intera proprietà, e quindi mancava un valido mandato a proporre l'istanza di punizione dell'imputato.

Pone altresì un problema di tardività della querela; - come secondo, la mancanza o illogicità della motivazione quanto all'accertamento del reato, rilevando come, a fronte dell'imputazione che faceva riferimento a una appropriazione di oltre 34.000 euro, nel dispositivo della sentenza di primo grado essa era stata circoscritta a 18.000 euro, ma la CORTE territoriale nulla aveva detto in proposito. In prossimità dell'udienza il ricorrente fa pervenire memoria difensiva con la quale riprende e ribadisce i motivi del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, la CORTE territoriale ha ampiamente e coerentemente chiarito le ragioni per le quali non vi è alcuna incertezza circa la regolarità dell'avvio del procedimento penale.

Ha spiegato che, allorché il reato era perseguibile d'ufficio, era stata presentata una denuncia, a seguito di delibera assunta all'assemblea dell'11/03/2014, mentre - dopo la modifica normativa che ha imposto la procedibilità a querela - il 21/03/2019 l'assemblea condominiale aveva conferito all'unanimità all'amministratore pro tempore il mandato per proporre la querela, prima ancora che il Giudice informasse la parte offesa della facoltà di presentarla. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché comunque non è in contestazione che l'imputato abbia trattenuto una somma consistente, essendo non rilevante la sua precisa entità ai fini della consumazione dell'indebita appropriazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano (N t/l ("1,11,,lejh-ir Lucia Impe