Ordinanza — n. 31582/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: SALL CHEIKH nato a TOUBA( SENEGAL) il 11/03/1984 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31582/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 07/12/2020, riformava parzialmente (riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 19/06/2019 dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale SALL Cheick era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla riduzione della pena operata dal giudice di secondo grado.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: SALL CHEIKH nato a TOUBA( SENEGAL) il 11/03/1984 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 07/12/2020, riformava parzialmente (riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 19/06/2019 dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale SALL Cheick era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla riduzione della pena operata dal giudice di secondo grado.
Il ricorso è inammissibile. Viene in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto di dover mitigare il trattamento sanzionatorio in considerazione del numero non particolarmente elevato di prodotti con marchio contraffatto detenuti dall'imputato: riferimento che risulta più che congruo ai fini che qui interessano, e non connotato da illogicità manifesta se correlato alle 46 calzature delle quali si fa menzione nel capo di accusa e nella stessa motivazione della sentenza impugnata (non 46 paia come sostenuto dal ricorrente). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/07/2021 Il Consig Estensore Il Presjzlente VITTORI AZIENZA LUCIA PERIALI r11.; i