Ordinanza — n. 31579/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAI NICOLA nato a CAGLIARI il 22/12/1987 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 30/09/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CAGLIARI in data 15/11/2019 aveva condannato LAI Nicola a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., commesso a SINNAI il 10/12/2015. LAI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la presunta carenza di motivazione in ordine al silenzio che l'imputato avrebbe tenuto al momento dell'accertamento delle ragioni del possesso da parte sua del 'piede di porco' lungo 61 cm; sostiene che in realtà egli avrebbe reso dichiarazioni e avrebbe spiegato la presenza di quell'oggetto ai Carabinieri, che tuttavia non avrebbero provveduto alla relativa verbalizzazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31579/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen., commesso a SINNAI il 10/12/2015. LAI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la presunta carenza di motivazione in ordine al silenzio che l'imputato avrebbe tenuto al momento dell'accertamento delle ragioni del possesso da parte sua del 'piede di porco' lungo 61 cm; sostiene che in realtà egli avrebbe reso dichiarazioni e avrebbe spiegato la presenza di quell'oggetto ai Carabinieri, che tuttavia non avrebbero provveduto alla relativa verbalizzazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAI NICOLA nato a CAGLIARI il 22/12/1987 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 30/09/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CAGLIARI in data 15/11/2019 aveva condannato LAI Nicola a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., commesso a SINNAI il 10/12/2015. LAI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la presunta carenza di motivazione in ordine al silenzio che l'imputato avrebbe tenuto al momento dell'accertamento delle ragioni del possesso da parte sua del 'piede di porco' lungo 61 cm; sostiene che in realtà egli avrebbe reso dichiarazioni e avrebbe spiegato la presenza di quell'oggetto ai Carabinieri, che tuttavia non avrebbero provveduto alla relativa verbalizzazione.
Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è l'unico motivo del ricorso: l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha ampiamente motivato sulla omessa giustificazione del possesso del 'piede di porco' da parte dell'imputato, e ha replicato alla tesi difensiva della necessità di fruirne per esigenze di soccorso stradale sottolineando che il ricorrente è soggetto privo di patente di guida, e che il proposito di illustrare le ragioni in seguito perché al momento del controllo stava conducendo la moglie in ospedale è stato riferito dalla stessa moglie molto tempo dopo i fatti, a conferma della inverosimiglianza della ricostruzione alternativa proposta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 40f/2021 Il consigliere estensore Il Presid Alfredo Ma