Ordinanza — n. 31577/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARSO DARIO nato a GENOVA il 09/05/1975 SCARSO LUIGI nato a VITTORIA il 12/11/1946 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 17/09/2019, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di ALESSANDRIA in data 5/06/2017, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SCARSO Dario e SCARSO Luigi a pena di giustizia per il reato di concorso in tentativo di rapina aggravata, commesso ad ALESSANDRIA 1'8/06/2015, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate. La CORTE considerava la già concessa attenuante prevalente e rideterminava la pena, riducendola.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31577/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate. La CORTE considerava la già concessa attenuante prevalente e rideterminava la pena, riducendola.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARSO DARIO nato a GENOVA il 09/05/1975 SCARSO LUIGI nato a VITTORIA il 12/11/1946 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 17/09/2019, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di ALESSANDRIA in data 5/06/2017, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SCARSO Dario e SCARSO Luigi a pena di giustizia per il reato di concorso in tentativo di rapina aggravata, commesso ad ALESSANDRIA 1'8/06/2015, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente alle aggravanti contestate. La CORTE considerava la già concessa attenuante prevalente e rideterminava la pena, riducendola.
SCARSO Dario e SCARSO Luigi propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: - come primo, la mancata o contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla cesura temporale che sarebbe intercorsa fra la condotta di sottrazione delle cose attribuita agli imputati e le successive violenza e minaccia, sì che non potrebbe parlarsi di tentativo di rapina. Riprendono sul punto gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria e le dichiarazioni dei testimoni; - come secondo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
In prossimità dell'udienza i ricorrenti fanno pervenire memoria difensiva a sostegno della fondatezza dei ricorsi. I ricorsi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso poiché l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado quanto all'accertamento della responsabilità, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha congruamente argomentato sullo svolgimento del fatto, la cui ricostruzione non conosce cesura temporale fra l'impossessamento degli oggetti da parte di SCARSO Dario, l'essere stato costui fermato da un addetto alla vigilanza dell'esercizio commerciale, il sopraggiungere di SCARSO Luigi e del direttore del centro commerciale, la spinta data al vigilante per uscire dal supermercato, sì che la violenza si era rivelata funzionale alla fuga, dopo la sottrazione, e il tentativo di investimento con la vettura nella quale essi avevano preso posto.
Manifestamente infondato è altresì il motivo riguardante il diniego delle generiche, basato sulla circostanza che le ammissioni degli imputati hanno riguardato, secondo l'argomentazione della CORTE, soltanto quel che non poteva essere negato, mentre le modalità del fatto hanno rivelato notevole pericolosità. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il