Ordinanza — n. 31576/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KISS ADRIAN ZOLTAN nato il 26/04/1983 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 26/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di COMO in data 21/05/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato KISS Adrian Zoltan a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina aggravata e in lesioni personali aggravate, commessi a SAN DALMAZZO il 7/02/2018, riuniti per continuazione, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente con le contestate aggravanti. KISS Adrian Zoltan propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'avvenuta applicazione della recidiva, pur senza aver esaminato l'omogeneità dei precedenti penali e l'eventuale occasionalità della ricaduta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31576/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., equivalente con le contestate aggravanti. KISS Adrian Zoltan propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'avvenuta applicazione della recidiva, pur senza aver esaminato l'omogeneità dei precedenti penali e l'eventuale occasionalità della ricaduta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KISS ADRIAN ZOLTAN nato il 26/04/1983 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 26/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di COMO in data 21/05/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato KISS Adrian Zoltan a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina aggravata e in lesioni personali aggravate, commessi a SAN DALMAZZO il 7/02/2018, riuniti per continuazione, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente con le contestate aggravanti. KISS Adrian Zoltan propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'avvenuta applicazione della recidiva, pur senza aver esaminato l'omogeneità dei precedenti penali e l'eventuale occasionalità della ricaduta.
Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è l'unico motivo del ricorso poiché la CORTE territoriale ha in modo ampio e coerente, con valutazione in fatto, come tale incensurabile in questa sede di legittimità, illustrato le ragioni di applicazione della recidiva, identificandola anzitutto nella pluralità dei precedenti penali, che hanno rivelato una inclinazione a delinquere, confermata poi dalla condotta criminosa per la quale è intervenuta la condanna. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il co