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Ordinanza — n. 31575/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31575/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31575/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO FERDINANDO nato a NAPOLI il 17/07/1970 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 5/10/2020, confermava la sentenza del TRIBUNALE di VERCELLI in data 7/10/2019 di condanna di RICCIO Ferdinando a pena di giustizia per i reati di cui agli art. 493 ter cod. pen. e per quello di cui all'art. 624 cod. penale, così qualificate le originarie imputazioni di cui all'art. 55 co. 9 d. lgvo 231/2007 e di ricettazione, riuniti per continuazione, commessi a VERCELLI il 10/03/2015, col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva pluriqualificata. RICCIO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, contesta la ricostruzione del fatto operata in modo conforme dai Giudici del merito, e sostiene che, pur essendosi trovato nel luogo, nel giorno e nella in cui sono avvenuti gli indebiti prelievi con la carta Postamat, tuttavia non vi è prova certa che sia stato proprio lui ad adoperare la carta medesima„ non essendo redatto alcun verbale di riconoscimento; come secondo, censura l'aver ritenuto, pressoché in modo automatico, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 493 ter cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31575/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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riproduzione e imitazione di biglietti di banca abuso di carte-chèques uso di un documento falso falsificazione di valori di bollo ufficiali usurpazione d'identità ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter cod. pen
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 5/10/2020, confermava la sentenza del TRIBUNALE di VERCELLI in data 7/10/2019 di condanna di RICCIO Ferdinando a pena di giustizia per i reati di cui agli art. 493 ter cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO FERDINANDO nato a NAPOLI il 17/07/1970 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 5/10/2020, confermava la sentenza del TRIBUNALE di VERCELLI in data 7/10/2019 di condanna di RICCIO Ferdinando a pena di giustizia per i reati di cui agli art. 493 ter cod. pen. e per quello di cui all'art. 624 cod. penale, così qualificate le originarie imputazioni di cui all'art. 55 co. 9 d. lgvo 231/2007 e di ricettazione, riuniti per continuazione, commessi a VERCELLI il 10/03/2015, col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva pluriqualificata. RICCIO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, contesta la ricostruzione del fatto operata in modo conforme dai Giudici del merito, e sostiene che, pur essendosi trovato nel luogo, nel giorno e nella in cui sono avvenuti gli indebiti prelievi con la carta Postamat, tuttavia non vi è prova certa che sia stato proprio lui ad adoperare la carta medesima„ non essendo redatto alcun verbale di riconoscimento; come secondo, censura l'aver ritenuto, pressoché in modo automatico, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.

Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso: l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha congruamente motivato sulla scansione temporale in virtù della quale, a brevissima distanza temporale dal furto della carta Postamat, l'imputato è stato inquadrato, e riconosciuto senza ombra di dubbio dalla polizia giudiziaria, esattamente nel luogo e nell'ora in cui la carta è stata impropriamente utilizzata per effettuare due prelievi di 250 euro ciascuno, valorizzando, oltre alle immagini, la data e l'ora in sovrimpressione rispetto alle immagini medesime. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché la CORTE ha mostrato la direzione finalistica del furto rispetto all'indebito uso della carta elettronica di pagamento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore I