Ordinanza — n. 31574/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALESSANDRINO ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 28/02/1981 ALESSANDRINO GIACOMO nato a CAPIZZI il 01/01/1958 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31574/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo, in ordine al quale la CORTE territoriale, con motivazione in fatto congrua e coerente, pertanto non sindacale in questa sede di legittimità, ha ritenuto la ricettazione, e non l'incauto acquisto, in presenza del furto di attrezzi agricoli denunciato dalle persone offese ZITO e CUFFARI e della mancata giustificazione in ordine al possesso degli stessi: peraltro entrambi gli imputati si sono recati in casa di un terzo per tentare di vendere gli attrezzi, e su questo si è fondata l'affermazione di colpevolezza di entrambi.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALESSANDRINO ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 28/02/1981 ALESSANDRINO GIACOMO nato a CAPIZZI il 01/01/1958 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 9/09/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PATTI in data 21/06/2017 aveva condannato ALESSANDRINO Antonino e ALESSANDRINO Giacomo, a pena di giustizia per il reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., accertato a CARONIA nel gennaio 2013. ALESSANDRINO Antonino e ALESSANDRINO Giacomo propongono ricorso per cassazione, per il tramite dell'unico difensore, e deducono come motivi la carenza o illogicità della motivazione: - sul diniego della riqualificazione della condotta nella contravvenzione di incauto acquisto, al tal fine proponendo una lettura alternativa della ricostruzione del fatto; - sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avvenuto con una argomentazione così stringata da qualificarsi come apodittica; - sulla mancata concessione della sospensione della pena, pure sostenuta da un cenno generico.
I ricorsi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo, in ordine al quale la CORTE territoriale, con motivazione in fatto congrua e coerente, pertanto non sindacale in questa sede di legittimità, ha ritenuto la ricettazione, e non l'incauto acquisto, in presenza del furto di attrezzi agricoli denunciato dalle persone offese ZITO e CUFFARI e della mancata giustificazione in ordine al possesso degli stessi: peraltro entrambi gli imputati si sono recati in casa di un terzo per tentare di vendere gli attrezzi, e su questo si è fondata l'affermazione di colpevolezza di entrambi.
Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, per la sua assoluta genericità: i ricorrenti hanno esposto in termini generali quali sono i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma non hanno specificato, con riferimento al caso in esame, le ragioni per le quali esse andavano in concreto applicate. Identica genericità rende parimenti infondato il motivo che sollecita la concessione della sospensione della pena. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili& i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presi te AlfredotMantovano Luci Imperiali i\