Ordinanza — n. 31572/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO PIETRO nato a NAPOLI il 17/01/1980 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 4/02/2020, confermava la sentenza del TRIBUNALE di TERNI in data 25/09/2017 di condanna di SARNO Pietro a pena di giustizia per i reati di ricettazione (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.) e di contraffazione, riuniti per continuazione, commessi a TERNI e altrove fino all'11/02/2015, con la recidiva specifica. SARNO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il rapporto di specialità sussistente fra le due ipotesi di reato contestate, nel senso che ritenere che sia stato consumato il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. dovrebbe far escludere la ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31572/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 co. 2 cod. pen.) e di contraffazione, riuniti per continuazione, commessi a TERNI e altrove fino all'11/02/2015, con la recidiva specifica. SARNO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il rapporto di specialità sussistente fra le due ipotesi di reato contestate, nel senso che ritenere che sia stato consumato il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. dovrebbe far escludere la ricettazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO PIETRO nato a NAPOLI il 17/01/1980 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 4/02/2020, confermava la sentenza del TRIBUNALE di TERNI in data 25/09/2017 di condanna di SARNO Pietro a pena di giustizia per i reati di ricettazione (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.) e di contraffazione, riuniti per continuazione, commessi a TERNI e altrove fino all'11/02/2015, con la recidiva specifica. SARNO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il rapporto di specialità sussistente fra le due ipotesi di reato contestate, nel senso che ritenere che sia stato consumato il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. dovrebbe far escludere la ricettazione.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo sul quale la CORTE territoriale ha congruamente risposto, allorché ha richiamato l'orientamento di questa S.C. circa la concorrenza fra i due delitti, trattandosi di condotte differenti sul piano strutturale e cronologico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Pres te Alfr9do Mantovano Luci no mperial