Ordinanza — n. 31571/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTRAVAIA SHARON nato a PALERMO il 15/12/1994 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATI-0 E La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 3/11/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PALERMO in data 28/06/2018 aveva condannato INTRAVAIA Sharon a pena di giustizia per il reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., accertato a PALERMO in data prossima al 12/09/2013, riconosciute la attenuanti generiche, con pena sospesa e non menzione della condanna. INTRAVAIA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivi la carenza o illogicità della motivazione: - in ordine all'accertamento della responsabilità, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato, e quindi della consapevolezza della provenienza illecita del telefono mobile ricettato; - in ordine al diniego della riqualificazione della condotta nella contravvenzione di incauto acquisto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31571/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTRAVAIA SHARON nato a PALERMO il 15/12/1994 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 3/11/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PALERMO in data 28/06/2018 aveva condannato INTRAVAIA Sharon a pena di giustizia per il reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., accertato a PALERMO in data prossima al 12/09/2013, riconosciute la attenuanti generiche, con pena sospesa e non menzione della condanna. INTRAVAIA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivi la carenza o illogicità della motivazione: - in ordine all'accertamento della responsabilità, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato, e quindi della consapevolezza della provenienza illecita del telefono mobile ricettato; - in ordine al diniego della riqualificazione della condotta nella contravvenzione di incauto acquisto.
Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso: l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha congruamente motivato sulla prova del dolo della ricettazione desumibile dal possesso da parte dell'imputata di cosa proveniente da delitto, risultando il telefono mobile in questione da lei utilizzato fra il 30/08 e il 12/09/2013 e sull'assenza di qualsiasi giustificazione sulle modalità di acquisizione dello stesso. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché la CORTE ha escluso in relazione alla tipologia di oggetto qualsiasi legittimo titolo di acquisto del bene.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presiden , A!fredo Mantovano Luc