Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31570/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31570/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31570/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIARAF NDIAYE nato il 01/01/1959 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la sentenza del N A r: TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE in data 12/10/2015 di condanna di DIARAF a pena di giustizia per i reati di ricettazione (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.) e di contraffazione, riuniti per continuazione, commessi a CASERTA 1'11/10/2014, riconoscendo le circostanze attuanti generiche e la sospensione della pena. DIARAF Ndiè propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la nullità della sentenza per violazione dei diritti della difesa, a causa della omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in primo grado, della sentenza di secondo grado, del decreto di citazione al giudizio di secondo grado.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31570/2021 — snpen · Corte di Cassazione: MARIA CAPUA VETERE in data 12/10/2015 di condanna di DIARAF a pena di giustizia per i reati di ricettazione (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.) e di contraffazione, riuniti per continuazione, commessi a CASERTA 1'11/10/2014, riconoscendo le circostanze attuanti generiche e la sospensione della pena. DIARAF Ndiè propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la nullità della sentenza per violazione dei diritti della difesa, a causa della omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in primo grado, della sentenza di secondo grado, del decreto di citazione al giudizio di secondo grado.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di traduzione difficoltà linguistiche facoltà di astenersi dal testimoniare prova insufficiente dell'aggravamento clinico grave deficienza del procedimento all'estero caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIARAF NDIAYE nato il 01/01/1959 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la sentenza del N A r: TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE in data 12/10/2015 di condanna di DIARAF a pena di giustizia per i reati di ricettazione (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.) e di contraffazione, riuniti per continuazione, commessi a CASERTA 1'11/10/2014, riconoscendo le circostanze attuanti generiche e la sospensione della pena. DIARAF Ndiè propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la nullità della sentenza per violazione dei diritti della difesa, a causa della omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in primo grado, della sentenza di secondo grado, del decreto di citazione al giudizio di secondo grado.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo sul quale la CORTE territoriale ha congruamente risposto, allorché ha spiegato che l'imputato è stato posto nelle condizioni di comprendere l'accusa a lui rivolta e di svolgere le sue prerogative difensive: con tale dato obiettivo il ricorso non si è confrontato, limitandosi a ricordare le disposizioni di carattere generale in materia. Lo svolgimento del giudizio conferma che il ricorrente non ha patito alcuna lesione difensiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. C