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Ordinanza — n. 31569/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31569/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31569/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALCONE MICHELE nato a SAN SEVERO il 03/11/1988 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 17/09/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FOGGIA in data 5/04/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SALCONE Michele a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina, commesso a SAN SEVERO il 12/06/2016, col riconoscimento delle attenuanti generiche. SALCONE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancanza o la contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, sulle quali si è fondata la doppia conforme affermazione di colpevolezza, senza che tuttavia i Giudici del merito si siano soffermati sulla sua attendibilità: ella aveva ritrattato, mentre poteva con evidenza clesumersi che l'identificazione fotografica era stata esito di suggestione da parte dei Carabinieri.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31569/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del4ifl ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato flagrante partecipazione al reato altri reati delitto reato mancato ripudiazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del4ifl ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALCONE MICHELE nato a SAN SEVERO il 03/11/1988 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 17/09/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FOGGIA in data 5/04/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SALCONE Michele a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina, commesso a SAN SEVERO il 12/06/2016, col riconoscimento delle attenuanti generiche. SALCONE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancanza o la contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, sulle quali si è fondata la doppia conforme affermazione di colpevolezza, senza che tuttavia i Giudici del merito si siano soffermati sulla sua attendibilità: ella aveva ritrattato, mentre poteva con evidenza clesumersi che l'identificazione fotografica era stata esito di suggestione da parte dei Carabinieri.

La tesi difensiva è che SALCONE sia stato erroneamente individuato. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è l'unico motivo del ricorso poiché l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha congruamente motivato sull'articolazione della deposizione della persona offesa, sul primo momento di smarrimento, giustificabile a causa dell'evento traumatico subito, e sulla successiva riacquistata piena capacità di ricostruire l'accaduto; la CORTE ha poi affiancato alla identificazione da parte della vittima circostanze ulteriori, quale il veicolo intestato all'imputato, sul quale costui viaggiava al momento della rapina, e la circostanza che, a differenza di quanto sostenuto dallo stesso SALCONE, costui era stato sorpreso alla guida del mezzo durante un controllo di polizia un mese circa prima della rapina, a conferma che il veicolo era nella sua disponibilità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del4ifl ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presid Alfred