Ordinanza — n. 31568/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZZONI MASSIMILIANO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 25/06/1970 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 13/07/2020, confermava la sentenza emessa in data 23/04/2018 dal Tribunale di Fermo, con la quale erckom Massimiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa continuata a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile. Propone ricorso per cassazione il ROZZONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31568/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il ROZZONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZZONI MASSIMILIANO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 25/06/1970 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 13/07/2020, confermava la sentenza emessa in data 23/04/2018 dal Tribunale di Fermo, con la quale erckom Massimiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa continuata a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile. Propone ricorso per cassazione il ROZZONI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico.
È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, la quale ha compiutamente analizzato le risultanze in atti evidenziando che la ripetuta condotta truffaldina era stata posta in essere con un veicolo di proprietà del ROZZONI, che — rimanendo assente nei giudizi di merito e non eccependo alcunchè neanche in ordine alle ingiunzioni di pagamento nel frattempo ricevute - non aveva offerto alcun tipo di ricostruzione alternativa, idonea ad escludere il proprio coinvolgimento nell'attività illecita (ad es. comprovando la stabile concessione a terzi del veicolo; la Corte peraltro ha anche valorizzato le dichiarazioni testimoniali da cui era emerso che l'imputato non era nuovo a simili condotte).
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Cons gli re Estensore Il Pr idente VITTOR PAZIENZA LUCIAN&