Ordinanza — n. 31567/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PATRIZIA nato a ANCONA il 11/12/1987 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 8/09/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ANCONA in data 13/02/2018 aveva condannato SPINELLI Patrizia a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di occupazione di edifici e di danneggiamento, commessi ad ANCONA nel giugno 2013. SPINELLI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: la mancata considerazione da parte della CORTE territoriale delle sue personali vicende, che avevano inciso sulla ricerca di una abitazione, e che farebbero ritenere integrati gli estremi dello stato di necessità; l'omessa concessione dell'art. 131 bis cod. pen., non giustificabile a causa della scarsa intensità del dolo, e in generale per le circostanze del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31567/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SPINELLI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: la mancata considerazione da parte della CORTE territoriale delle sue personali vicende, che avevano inciso sulla ricerca di una abitazione, e che farebbero ritenere integrati gli estremi dello stato di necessità; l'omessa concessione dell'art. 131 bis cod. pen., non giustificabile a causa della scarsa intensità del dolo, e in generale per le circostanze del fatto.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PATRIZIA nato a ANCONA il 11/12/1987 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 8/09/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ANCONA in data 13/02/2018 aveva condannato SPINELLI Patrizia a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di occupazione di edifici e di danneggiamento, commessi ad ANCONA nel giugno 2013. SPINELLI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: la mancata considerazione da parte della CORTE territoriale delle sue personali vicende, che avevano inciso sulla ricerca di una abitazione, e che farebbero ritenere integrati gli estremi dello stato di necessità; l'omessa concessione dell'art. 131 bis cod. pen., non giustificabile a causa della scarsa intensità del dolo, e in generale per le circostanze del fatto.
Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo del ricorso: l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha congruamente motivato sulla esclusione nella specie della sussistenza dello stato di necessità, ricordando che - benché l'imputata fosse destinataria di un ordine di sgombero - ella aveva lasciato l'abitazione soltanto due anni dopo la notifica dell'ordine: da ciò emerge certamente una condizione di disagio nel reperimento di una abitazione, non tale tuttavia da integrare l'evocata esimente. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché il diniego della causa di non punibilità ha trovato logico fondamento nelle circostanze del fatto, manifestate dal danneggiamento della serratura di accesso e dalla sua sostituzione, e dalla protrazione nel tempo della condotta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere es