Ordinanza — n. 31566/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MICHELE nato a PALERMO il 23/08/1977 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 21/05/2020, confermava la sentenza del TRIBUNALE di PALERMO in data 6/02/2018 di condanna di RUBINO Michele a pena di giustizia per i reati di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., e di contraffazione, riuniti per continuazione, commessi a PALERMO 1'11/01/2013. RUBINO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la motivazione illogica e lacunosa SUI riconoscimento nella specie del reato impossibile, chiesto dalla difesa coi motivi di appello, poiché il basso costo al quale l'imputato aveva posti in vendita i capi di abbigliamento dai marchi contraffatti aveva costituito segnale incontestabile della non veridicità dei marchi medesimi, e pertanto aveva integrato l'ipotesi del falso grossolano; come secondo, la motivazione carente e illogica sulla mancato concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31566/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MICHELE nato a PALERMO il 23/08/1977 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 21/05/2020, confermava la sentenza del TRIBUNALE di PALERMO in data 6/02/2018 di condanna di RUBINO Michele a pena di giustizia per i reati di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., e di contraffazione, riuniti per continuazione, commessi a PALERMO 1'11/01/2013. RUBINO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la motivazione illogica e lacunosa SUI riconoscimento nella specie del reato impossibile, chiesto dalla difesa coi motivi di appello, poiché il basso costo al quale l'imputato aveva posti in vendita i capi di abbigliamento dai marchi contraffatti aveva costituito segnale incontestabile della non veridicità dei marchi medesimi, e pertanto aveva integrato l'ipotesi del falso grossolano; come secondo, la motivazione carente e illogica sulla mancato concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo motivo, la CORTE territoriale per un verso ha ricordato le testimonianze dei verbalizzanti, dalle quali emerge che i marchi non avevano manifestato una evidenza di contraffazione - e anzi taluni non erano agevolmente riconoscibili come falsi -, per altro verso ha richiamato la sentenza del TRIBUNALE, che più diffusamente ha rimarcato come la norma incriminatrice tutela non soltanto gli interessi delle aziende titolari dei marchi, ma anche la fede pubblica, a prescindere dal costo a cui i prodotti sono posti in vendita.
Quanto al diniego delle generiche, il Collegio di appello le ha escluse in considerazione degli specifici precedenti penali di RUBINO: si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Preside te AlfreJo Mantovan