Italian Court dismisses appeal for lack of motivation as it exceeds cassation limits and re-evaluates facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual evidence rather than reviewing legal errors. The appellant argued that the lower court failed to adequately assess the credibility of the victim's statements regarding the robbery. The court rejected this, ruling that such factual assessments are exclusively the province of the trial judge and that the lower court's reasoning was logically sound and free of internal contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, as these powers belong solely to the judge of the merits, rendering appeals based on a different factual assessment inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSUMANO GAETANO nato a LICATA il 23/06/1972 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 19/11/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AGRIGENTO in data 26/02/2019 aveva condannato CUSUMANO Gaetano a pena di giustizia per il reato di rapina, commesso a LICATA il 26/04/2017, col riconoscimento delle attenuanti generiche. CUSUMANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancata o contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, sulle quali si è fondata la doppia conforme affermazione di colpevolezza, senza che tuttavia i Giudici del merito si siano soffermati sull'attendibilità della persona offesa.
Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è l'unico motivo del ricorso poiché l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha congruamente motivato sull'articolazione della deposizione della persona offesa, e ha spiegato le ragioni per le quali quelle descritte come contraddizioni in realtà non inficiano la sostanza dell'avvenuto impossessamento da parte dell'imputato del portafoglio della vittima a seguito delle minacce da lui proferite. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna cle114 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaM ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presid.eite t Alfred M n t7.ylaL A, LA Lucia o Imperiali ír"^: .A\