Ordinanza — n. 31563/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GITANO LUIGI nato a NAPOLI il 05/03/1987 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 4/06/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di NAPOLI in data 13/06/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato GITANO Luigi a pena di giustizia per il reati, riuniti, per continuazione, di lesioni colpose come conseguenza di altro delitto (ai sensi dell'art.586 cod. pen.), esplosioni di colpi di arma da fuco per incutere timore pubblico, detenzione e porto illegali di armi e di munizioni, riciclaggio delle medesime armi, tutti aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commessi a NAPOLI e a SAN GIOVANNI il 1/01/2018, con la recidiva pluriqualificata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen.), esplosioni di colpi di arma da fuco per incutere timore pubblico, detenzione e porto illegali di armi e di munizioni, riciclaggio delle medesime armi, tutti aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commessi a NAPOLI e a SAN GIOVANNI il 1/01/2018, con la recidiva pluriqualificata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GITANO LUIGI nato a NAPOLI il 05/03/1987 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 4/06/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di NAPOLI in data 13/06/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato GITANO Luigi a pena di giustizia per il reati, riuniti, per continuazione, di lesioni colpose come conseguenza di altro delitto (ai sensi dell'art.586 cod. pen.), esplosioni di colpi di arma da fuco per incutere timore pubblico, detenzione e porto illegali di armi e di munizioni, riciclaggio delle medesime armi, tutti aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commessi a NAPOLI e a SAN GIOVANNI il 1/01/2018, con la recidiva pluriqualificata.
La CORTE territoriale rideterminava la pena, riducendola. GITANO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce in modo generico come motivi la carenza o illogicità della motivazione quanto all'applicazione della recidiva, dal momento che l'ultimo precedente penale risaliva, quanto alla consumazione del fatto, a otto anni prima delle vicende per le quali si procede, e in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo del ricorso attinente alla recidiva poiché, contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha congruamente motivato sulla applicazione di essa, intanto escludendo l'infraquinquennalità, proprio in considerazione di quanto dedotto dalla difesa, e poi illustrando, a fondamento della pericolosità sociale, la progressione criminosa mostrata.
Manifestamente infondato è altresì il motivo relativo alle generiche, poiché la CORTE ha qualificato come tardiva l'ammissione degli addebiti, pur desumendo da tale condotta ragioni per la sensibile riduzione della sanzione inflitta. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presid te Alfredo Mantovano Luci 9~ Im