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Ordinanza — n. 31562/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation in recidivism case, ruling facts are beyond cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31562/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked motivation regarding the subjective element of the crime. The appellant argued the court failed to prove subjective awareness of the phone's illegal origin and denied generic mitigating circumstances. The court ruled that the lower court's factual evaluation was logical and exclusive to the trial judge, making the appeal an impermissible re-evaluation of facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of fact or the mere re-evaluation of evidentiary elements are inadmissible, as the assessment of facts remains the exclusive prerogative of the court of first instance.

Parole chiave

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recidivism lack of motivation subjective element generic mitigating circumstances inadmissible appeal factual evaluation Cassazione inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 648 co. 2 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559
Cass. pen., sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419
Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO UMBERTO nato a AVERSA il 29/03/1985 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 5/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE in data 14/12/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PAGANO Umberto a pena di giustizia per il reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., accertato a TEVEROLA in data prossima al 10/02/2010„ PAGANO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivi la carenza o illogicità della motivazione: - in ordine all'accertamento della responsabilità, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato, e quindi della consapevolezza della provenienza illecita del telefono mobile ricettato; - in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso: l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha congruamente motivato sulla prova del dolo della ricettazione desumibile dal possesso da parte dell'imputato di cosa con evidenza proveniente da delitto, viste le modalità di acquisto di un telefono mobile, e sull'assenza di qualsiasi giustificazione sulle modalità di acquisizione dello stesso. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché la CORTE ha correlato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche alla mancanza di qualsiasi resipiscenza da parte dell'imputato.

Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 I