Ordinanza — n. 31561/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALETTA GIUSEPPE nato a LERCARA FRIDDI il 11/03/1954 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 10/01/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 10/04/2015, all'esIto di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SCALETTA Giuseppe a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di occupazione di edifici, tentata e consumata, e di danneggiamento, commessi a TORINO dal 2010 al 2012, con l'aggregante che si trattava di edifici destinati a pubblico servizio e a pubblica utilità, e con la recidiva pluriqualificata. SCALETTA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancata considerazione da parte della CORTE territoriale delle sue personali vicende, che avevano inciso sulla ricerca di una abitazione, avendone egli perduto il possesso a seguito di una prolungata detenzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALETTA GIUSEPPE nato a LERCARA FRIDDI il 11/03/1954 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 10/01/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 10/04/2015, all'esIto di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SCALETTA Giuseppe a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di occupazione di edifici, tentata e consumata, e di danneggiamento, commessi a TORINO dal 2010 al 2012, con l'aggregante che si trattava di edifici destinati a pubblico servizio e a pubblica utilità, e con la recidiva pluriqualificata. SCALETTA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancata considerazione da parte della CORTE territoriale delle sue personali vicende, che avevano inciso sulla ricerca di una abitazione, avendone egli perduto il possesso a seguito di una prolungata detenzione.
Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo del ricorso: l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Contrariamente a quanto scritto nel ricorso, la CORTE di APPELLO ha congruamente motivato sulla esclusione nella specie della sussistenza dello stato di necessità, attraverso una dettagliata disamina del materiale documentale prodotto dall'imputato: da esso, secondo quanto ampiamente argomentato dal Collegio di appello, emerge certamente una condizione di disagio nel reperire una abitazione, non tale tuttavia da integrare l'evocata esimente, tanto più che il disagio è dipeso dalla commissione di reati, in ordine ai quali l'imputato ha trascorso periodi di detenzione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Al redo Mantovano Luci o Iryperiali rOfifwe-4-r4 DEPOSITAI', IN C A N CI,' L L. LiPJA