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Ordinanza — n. 31560/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as admissible despite lack of explicit mention of particular leniency article in appellate court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31560/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellate court implicitly addressed the defense's argument regarding particular leniency under Article 131 bis of the Penal Code. Although the appellate judgment did not explicitly cite the article, it evaluated the habitual nature of the defendant's conduct and the resulting disturbance to the victim, thereby implicitly rejecting the claim of particular leniency. The court ruled that the appellate court's comprehensive assessment of the specific circumstances of the offense satisfied the legal requirements for evaluating this exclusion of punishability.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on particular leniency requires a complex and joint evaluation of all case specifics, including the mode of conduct, degree of culpability, and extent of damage or danger, which the appellate court performed implicitly by addressing the habitual nature of the acts and the victim's disturbance.

Parole chiave

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particular leniency exclusion of punishability habitual conduct appellate review cassation inadmissibility implicit reasoning tenuità del fatto risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
SERARCANGELI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sostenendo che la CORTE non avrebbe trattato neanche per cenni il relativo motivo di appello.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 131 bis cod. pen
SERARCANGELI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sostenendo che la CORTE non avrebbe trattato neanche per cenni il relativo motivo di appello.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U sentenza n. 13681 del 25/02/2016
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERARCANGELI DARIO nato a ROMA il 11/11/1970 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 8/10/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TIVOLI in data 8/03/2018 aveva condannato SERARCANGELI Dario a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di danneggiamento e di molestie, commessi a CASTELNUOVO di PORTA nel dicembre 2013 e il 26/03/2014; dichiarava la contravvenzione di molestie estinta per prescrizione e rideterminava la pena, riducendola. SERARCANGELI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sostenendo che la CORTE non avrebbe trattato neanche per cenni il relativo motivo di appello.

Il ricorso é inammissibile perché, pur non menzionando nella parte motiva il disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è tuttavia fuor di dubbio che la CORTE affronti - se pure implicitamente - il tema, dopo aver dato atto del motivo di appello proposto sul punto, allorché sottolinea la reiterazione delle condotte illecite riassunte nelle imputazioni, e quindi l'abitualità nel comportamento, e il turbamento causato nella vittima, che esclude la tenuità della condotta medesima. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è nel senso che "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo" (cf. Sez.

U sentenza n. 13681 del 25/02/2016 dep. 06/04/2016 Rv. 266590 imputato Tushaj). È la valutazione che la CORTE romana ha operato nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 POSi TA i Il consigliere estensore FN - A . CANCELL Il Presid te Alfre Mantovano ,:_ ,,,\RILuocia Im