Ordinanza — n. 31559/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEPE FABIANA nato a ACERRA il 27/08/1985 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AVELLINO in data 1/06/20:18 aveva condannato SEPE Fabiana, in concorso con altro soggetto, a pena di giustizia per il reato di rapina aggravata, commesso a MONTEFREDANE il 10/07/2014, con le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante contestata, col beneficio della sospensione della pena. SEPE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo motivo, la presunta carenza di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31559/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SEPE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo motivo, la presunta carenza di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEPE FABIANA nato a ACERRA il 27/08/1985 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AVELLINO in data 1/06/20:18 aveva condannato SEPE Fabiana, in concorso con altro soggetto, a pena di giustizia per il reato di rapina aggravata, commesso a MONTEFREDANE il 10/07/2014, con le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante contestata, col beneficio della sospensione della pena. SEPE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo motivo, la presunta carenza di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto.
Sostiene in particolare che la CORTE territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la differenza fra la descrizione dell'imputata operata dalla persona offesa e quanto risulta dai suoi connotati personali; - come secondo motivo, il difetto di motivazione sul diniego del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, che sarebbe stata negata per la mancata indicazione della somma ricevuta dalla vittima, nonostante costi avesse dichiarato di aver ricevuto un importo a tale titolo. In data 31/05/2021 SEPE ha fatto pervenire la rinuncia al ricorso, da cui consegue l'inammissibilità dello stesso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutata la tempestività della trasmissione della rinuncia, al versamento della somma, che si ritiene equo contenere in euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Preside AlI redo Mantovano Luciano mperiali DEPOS IN i CANCELLERIA 12 AGO