Cassation appeal dismissed for being totally generic and lacking correlation with lower court's reasoning on receipt crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was totally generic and lacked a necessary correlation with the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for the crime of receipt, but the arguments failed to effectively confront the appellate court's analysis of subjective intent and the specific facts regarding the stolen vehicle. The court ruled that the appeal did not meet the established standard requiring specific, reasoned objections rather than general complaints.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 363, n. 6 c.p.p.: Cassation appeals must be specific and correlated with the lower court's reasoning; totally generic appeals lacking this correlation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGELLI DOMENICO nato a FOGGIA il 2210171966 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 07/11/2019, confermava la sentenza emessa in data 25/11/2016 dal Tribunale di Asti, con la quale MONGELLI Domenico era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il MONGELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, la quale - diversamente da quanto dedotto in ricorso - ha preso in esame anche il profilo dell'elemento soggettivo, sottolineando che la sua insussistenza non poteva fondarsi su ipotesi disancorate dai dati processuali, avuto riguardo al fatto che: si trattava di un furgone compendio di furto e dunque sfornito di chiave di accensione; che il veicolo presentava il nottolino della portiera del conducente f orzato, come specificato nella denuncia di furto acquisita agh atti; che il MONGELLI, rimasto assente, aveva rinunciato a fornire elementi giustificativi della propria condotta, o della propria responsabilità per il delitto di furto.
Si tratta di un percorso argomentativo privo di illogicità deducibili in questa sede, oltre che del tutto in linea con il consolidato insegnamento secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, la quale ha precisato, in motivazione, che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigier,è Estensore Il Pr 'dente VITTORI AZIENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA LU