Ordinanza — n. 31556/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUZZESE ROBERTO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 14/02/1982 BRUZZESE ALESSANDRO nato a ROMA il 26/07/1968 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31556/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUZZESE ROBERTO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 14/02/1982 BRUZZESE ALESSANDRO nato a ROMA il 26/07/1968 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 30/09/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA in data 4/02/2014, all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BRUZZESE Roberto e BRUZZESE Alessandro a pena di giustizia per il reato di concorso in tentativo di estorsione aggravata, commesso a FIUMICINO il 30/05/2013, col riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate. BRUZZESE Roberto e BRUZZESE Alessandro propongono entrambi ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: come primo, la mancata motivazione sull'incidenza della condotta nel limitare la libertà di autodeterminazione della vittima; come secondo, il diniego del riconoscimento della avvenuta desistenza degli imputati dalla condotta criminosa, in ordine alla quale è stato invece ritenuto il tentativo; come terzo, la mancata motivazione sulla differenza fra l'estorsione contestata, se pure in forma tentata, e la truffa.
I ricorsi sono inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di entrambi. L'iter argomentativo del provvedimento impugnato, peraltro conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione: sulla idoneità della condotta degli imputati a limitare la libertà della persona offesa, avendo gli stessi a lui sbarrato la strada con proprio veicolo, e subito dopo avendogli intimato di risarcire il danno di un sinistro che in realtà non vi era stato, adoperando esplicite minacce; - sulla qualificazione della condotta tenuta dagli imputati in termini di tentativo e non di desistenza, avendo essi posti in esse atti univocamente orientati a ottenere denaro; - sulla esclusione della qualificazione della condotta medesima in termini di truffa, avendo nella specie prevalso la minaccia su ipotetici artifici e raggiri.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presid te Alf edo Mantovano Lucia mperiali el‘ D