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Ordinanza — n. 31555/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31555/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31555/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIULO FABIO nato a MESAGNE il 15/01/1979 avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di BRINDISI con sentenza in data 2/12/2020 applicava a CAIULO Fabio, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione al reato di ricettazione, commesso a MESAGNE in data anteriore al 10/01/2020. CAIULO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'assenza di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, all'accertamento della responsabilità, e alle circostanze del reato. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il motivo è inammissibile perché privo di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31555/2021 — snpen · Corte di Cassazione: CAIULO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'assenza di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, all'accertamento della responsabilità, e alle circostanze del reato. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il motivo è inammissibile perché privo di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione oltraggio alla corte ricorso per cassazione censura formulata in modo carente difetto di legittimazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIULO FABIO nato a MESAGNE il 15/01/1979 avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di BRINDISI con sentenza in data 2/12/2020 applicava a CAIULO Fabio, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione al reato di ricettazione, commesso a MESAGNE in data anteriore al 10/01/2020. CAIULO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'assenza di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, all'accertamento della responsabilità, e alle circostanze del reato. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il motivo è inammissibile perché privo di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica del fatto costituente oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cf. tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfr o Mantovano Ludary Imperiali Cp i IDNEcPAN°csEILIAER-rii),,, i .1 2