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Sentenza — n. 31489/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31489/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31489/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Giuseppe Vinciguerra e di Antonino Pino ha proposto ricorso per cessazione, per ciascun imputato, avverso la sentenza del 23 ottobre 2020 della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Siracusa il 21 gennaio 2019 per il reato ex art. 6 legge 210/2008 - per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non - commesso mediante un autocarro Ape il 5 giugno 2012 in Augusta. 1.1. Con il primo motivo del ricorso nell'interesse di Antonino Pino si eccepisce la nullità della citazione in appello perché effettuata a mezzo posta presso un indirizzo non completo rispetto a quello indicato nell'elezione di domicilio, in cui fu indicato anche il numero della scala, per identificare il domicilio (scala 1).

Regesto Legislator

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art. 6 legge 210/2008, art. 129 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31489/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello non avrebbe motivato sulla occasionalità del trasporto dei rifiuti, occasionalità che escluderebbe la sussistenza del reato (si cita Sez. 3, n. 31390 del 27/04/2018).

Parole chiave

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responsabilità del vettore reati contro le pubbliche comunicazioni esportazione di rifiuti inquinamento automobilistico guida in stato di inattitudine lettera di vettura

Disposizioni normative citate

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art. 6 legge 210/2008
Nel secondo motivo, comune al ricorso nell'interesse di Giuseppe Vinciguerra, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, lett.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VINCIGUERRA GIUSEPPE nato a CATANIA il 19/11/1950 PINO ANTONINO nato a CATANIA il 20/09/1990 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; e

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Giuseppe Vinciguerra e di Antonino Pino ha proposto ricorso per cessazione, per ciascun imputato, avverso la sentenza del 23 ottobre 2020 della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Siracusa il 21 gennaio 2019 per il reato ex art. 6 legge 210/2008 - per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non - commesso mediante un autocarro Ape il 5 giugno 2012 in Augusta. 1.1. Con il primo motivo del ricorso nell'interesse di Antonino Pino si eccepisce la nullità della citazione in appello perché effettuata a mezzo posta presso un indirizzo non completo rispetto a quello indicato nell'elezione di domicilio, in cui fu indicato anche il numero della scala, per identificare il domicilio (scala 1).

L'irreperibilità del destinatario sarebbe stata pertanto erroneamente valutata, e la notifica erroneamente ripetuta, nonostante i rilievi difensivi, al difensore ex art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen., nonostante il ricorrente fosse nel luglio 2020 detenuto presso il domicilio eletto agli arresti domiciliari in altro processo. 1.2. Nel secondo motivo, comune al ricorso nell'interesse di Giuseppe Vinciguerra, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. d), d.l. 172/2008, convertito dalla legge 210/2008, e la mancanza della motivazione sulla qualificazione dei beni trasportati quali rifiuti e sulla lesione del bene giuridico protetto causato dalla condotta contestata.

La Corte di appello non avrebbe motivato sulla occasionalità del trasporto dei rifiuti, occasionalità che escluderebbe la sussistenza del reato (si cita Sez. 3, n. 31390 del 27/04/2018).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché estinto il reato ascritto agli imputati per prescrizione, maturata i1,29 ottobre 2020, tenuto conto anche della sospensione della prescrizione dal 30 novembre 2015 al 24 ottobre 2016. I ricorsi non possono essere dichiarati manifestamente infondati e non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. 1.1.

La questione sulla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello proposta nell'interesse di Antonino Pino è fondata. Dall'atto prodotto dal difensore risulta che l'elezione di domicilio è avvenuta mediante l'indicazione dell'indirizzo e della scala; la rilevanza di tale indicazione è dimostrata dalla circostanza che sulla busta relativa è stata apposta la frase per cui per cui l'indirizzo era insufficiente in quanto «manca la scala». Ciononostante, nella relata del 16 luglio 2020 si attesta che la notifica non è avvenuta per l'irreperibilità del destinatario.

La notifica a mezzo posta non è avvenuta ad un indirizzo corretto, per l'indicazione omessa della scala relativa al civico, sicché avrebbe dovuto essere ripetuta presso il domicilio eletto e non presso il difensore. La notifica del decreto di citazione in appello è stata pertanto omessa; la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione però prevale sulla nullità. 1.2. Va ricordato che quando si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (cfr. in tal senso Cass.

Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). 1.3. Quanto al ricorso nell'interesse di Giuseppe Vinciguerra, il ricorso non può essere qualificato quale manifestamente infondato posto che la Corte di appello di Catania ha rigettato le questioni di diritto poste con gli appelli, ribadite con i ricorsi per cassazione, richiamando la sentenza n. 30133/2017 rv. 270323 che però concerne un reato diverso da quello per cui è intervenuta la condanna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione Così deciso il 25/06/2021. Il C e estensore Il Presidente Luca Giulio Sarn