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Ordinanza — n. 31488/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits issues are non-justiciable in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31488/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances regarding sentencing fell outside the scope of admissible legality challenges. The appellant argued for a different penalty based on the quantity of marijuana and prior record, but the lower court's decision on sentencing is final and unreviewable in this instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Sentencing determinations by the court of first instance are unreviewable on appeal to the Supreme Court if supported by adequate reasoning, rendering appeals based solely on the merits inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion finality merits review prohibition cassation scope limitations procedural costs award traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARATTI FABRIZIO nato a BRENO il 15/04/1972 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Garatti Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali, anche specifici, da cui è gravato l'imputato e alla cospicuità del quantitativo di stupefacente di cui all'imputazione (50 kg di marijuana, da cui sono ricavabili circa 329. 000 dosi medie singole).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma il 28-4-2021. Il Cpnsigliere e nsore H Pres(ilor tíf,Uit DEPOSITATA IN CANCELLERIA ,1 AGO 2021 IL FUNZION