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Ordinanza — n. 31487/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31487/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31487/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA SALVATORE nato a MASCALUCIA il 07/03/1968 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Giuffrida Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31487/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giuffrida Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva attenuazione libera della pena proporzionalità della pena adeguamento della pena sanzioni penali individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Giuffrida Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA SALVATORE nato a MASCALUCIA il 07/03/1968 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Giuffrida Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.

2. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel nurnerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23-6-2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-4-2021.