Ordinanza — n. 31485/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KBADI JALAL nato il 10/11/1987 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Kbadi Jalal ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'applicazione della recidiva. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 31485/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KBADI JALAL nato il 10/11/1987 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Kbadi Jalal ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'applicazione della recidiva. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine all'applicazione della recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al carattere specifico di quasi tutti i precedenti da cui è gravato l'imputato; alla sistematicità della violazione della normativa in materia di stupefacenti da parte dell'imputato; alla trasgressione degli obblighi inerenti alla misura dell'obbligo di dimora, finalizzata ad incontrare clienti , sempre nel contesto dell'attività di spaccio; al numero delle cessioni di eroina ad un medesimo soggetto ( circa cento). li ricorso è va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma il 28-4-2021 . Il Copisiglier st, ore Il PresidJite Ytti 4) EPOSITí'.'t i IN CANCELLEA 1