Ordinanza — n. 31483/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONSANTO ANGELO SALVATORE nato a SAN SEVERO il 24/08/1989 DI PALMA LUIGI nato a SARONNO il 11/06/1978 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Bonsanto Angelore Di Palma Luigi, imputati, propongono ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I ricorsi, proposti dopo il 3-8-2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23-6-2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.,eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, sono inammissibili in quanto sottoscritti dai ricorrenti personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31483/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi, proposti dopo il 3-8-2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23-6-2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.,eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, sono inammissibili in quanto sottoscritti dai ricorrenti personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONSANTO ANGELO SALVATORE nato a SAN SEVERO il 24/08/1989 DI PALMA LUIGI nato a SARONNO il 11/06/1978 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Bonsanto Angelore Di Palma Luigi, imputati, propongono ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I ricorsi, proposti dopo il 3-8-2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23-6-2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.,eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, sono inammissibili in quanto sottoscritti dai ricorrenti personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Cass., Sez. 3, n. 19964 del 29-3- 2007; (Cass. Sez. 2, n. 9562 del 13-12-2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20-11-2008). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità ( Cass., Sez. 2, n. 2724 del 19-12-2012, Rv. 255082;
Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 3000 ciascuno. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in loma, il 28-4-2021. stensore Il Presid frinsig?