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Ordinanza — n. 31482/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31482/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31482/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAABANNE YOUSSEF nato il 09/04/1997 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Chaabanne Youssef deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione del giudice. L'ad 581 lett c) richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31482/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ad 581 lett c) richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità assenza di caso di rigore probabilità di successo del ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAABANNE YOUSSEF nato il 09/04/1997 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Chaabanne Youssef deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione del giudice. L'ad 581 lett c) richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie . Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali il giudice avrebbe dovuto pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull' asserto relativo all'insussistenza del fatto , alla sua mancata commissione da parte dell'imputato , all'insussistenza dell'elemento soggettivo , alla presenza di cause di giustificazione , all'irrilevanza penale del fatto o , in genere , alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato .

Né il ricorrente indica in alcun modo gli atti da cui sarebbe stato possibile desumere l'applicabilità dell'art 129 cpp . L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità dei motivi addotti , è prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 28-4-