Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded challenge to minor quantity drug offense sentencing. Appeal court correctly weighed kilogram quantities against defense arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sarno Gerardo Costantino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment for failing to recognize the 'minor quantity' hypothesis, but the court found the challenge manifestly unfounded. The appellate court had correctly identified the weight of several kilograms of drugs as the decisive factor and thoroughly examined all defense arguments before reaching its legal conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded, as the second-instance court correctly weighed the drug quantities and properly examined all defense arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO GERARDO COSTANTINO nato a NAPOLI il 08/11/1988 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Sarno Gerardo Costantino ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato il dato ponderale consistente in quantitativi di alcuni chilogrammi di stupefacente.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-4-2021.