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Ordinanza — n. 31480/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31480/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31480/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO MAMADOU ALIOU nato il 20/02/1998 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Diallo Mamadou Aliou ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., lamentando eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31480/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Diallo Mamadou Aliou ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., lamentando eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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alleggerimento della pena diritto di ottenere una decisione allegazioni inverosimili revisione della sentenza penale allegazioni d'asilo contraddittorie rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Diallo Mamadou Aliou ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., lamentando eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO MAMADOU ALIOU nato il 20/02/1998 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Diallo Mamadou Aliou ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., lamentando eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta da lui proveniente in merito alla pena, il giudice avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida motivazione. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma' di euro quattromila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il - 27( Il nsiglier tensore Il Pre