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Ordinanza — n. 31477/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds challenging legal qualification in plea bargain case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31477/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific reasons challenging the legal qualification of the facts. Although the law allows challenging legal qualification in plea bargain cases, the appellant did not explain why the current qualification was erroneous or propose a correct legal term. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 444, 581, 591 c.p.p.; While legal qualification errors are generally reviewable in plea bargain cases, the appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for challenging the qualification or propose a correct legal term.

Parole chiave

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legal qualification error plea bargain procedure inadmissible appeal specificity of grounds Cassation review limits impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Iltini Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod.
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Iltini Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo erroneità della qualificazione giuridica del fatto.
art 591 cod. proc. pen
pen.: ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 5 del 19-1-2000
Cass., Sez. 6, n. 18385 del 19-2-2004
Cass., Sez. 6, n. 2815 del 2-3-1999
Cass., Sez. 6, n. 2815 del 2-3-1999 , Rv.
Cass., Sez. 2, n. 6383 del 29-1-2008
213471 ; Cass., Sez. 2, n. 6383 del 29-1-2008, Rv 239449).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILTINI DANIELE nato a VELLETRI il 28/04/1990 avverso la sentenza del 16/01/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Iltini Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo erroneità della qualificazione giuridica del fatto.

2. La doglianza formulata non può trovare ingresso in questa sede. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. può infatti essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore sui di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b ) cod. proc. pen. (Sez. U., n. 5 del 19-1-2000, Rv. 215825). Tuttavia le parti, che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta, non possono proporre, in sede di legittimità, questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione, ragion per cui l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può più essere messa in discussione, fuori dai casi di palese incongruenza (Cass., Sez. 6, n. 18385 del 19-2-2004, Rv. 228047;

Cass., Sez. 6, n. 2815 del 2-3-1999 , Rv. 213471 ; Cass., Sez. 2, n. 6383 del 29-1-2008, Rv 239449). Nel caso in esame, il ricorrente non indica in alcun modo le ragioni per cui, a suo avviso, la qualificazione giuridica dei fatti dovrebbe ritenersi erronea né tantomeno spiega quale dovrebbe essere il corretto nomen iuris da attribuirsi alla fattispecie concreta sub iudice, né indica su quali elementi si basi tale asserto. Non è pertanto, ravvisabile, nella specie, il requisito della specificità dei motivi di cui all'ad 581 cod. proc. pen.: ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art 591 cod. proc. pen.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2