Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds challenging legal qualification in plea bargain case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific reasons challenging the legal qualification of the facts. Although the law allows challenging legal qualification in plea bargain cases, the appellant did not explain why the current qualification was erroneous or propose a correct legal term. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 581, 591 c.p.p.; While legal qualification errors are generally reviewable in plea bargain cases, the appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for challenging the qualification or propose a correct legal term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILTINI DANIELE nato a VELLETRI il 28/04/1990 avverso la sentenza del 16/01/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Iltini Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo erroneità della qualificazione giuridica del fatto.
2. La doglianza formulata non può trovare ingresso in questa sede. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. può infatti essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore sui di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b ) cod. proc. pen. (Sez. U., n. 5 del 19-1-2000, Rv. 215825). Tuttavia le parti, che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta, non possono proporre, in sede di legittimità, questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione, ragion per cui l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può più essere messa in discussione, fuori dai casi di palese incongruenza (Cass., Sez. 6, n. 18385 del 19-2-2004, Rv. 228047;
Cass., Sez. 6, n. 2815 del 2-3-1999 , Rv. 213471 ; Cass., Sez. 2, n. 6383 del 29-1-2008, Rv 239449). Nel caso in esame, il ricorrente non indica in alcun modo le ragioni per cui, a suo avviso, la qualificazione giuridica dei fatti dovrebbe ritenersi erronea né tantomeno spiega quale dovrebbe essere il corretto nomen iuris da attribuirsi alla fattispecie concreta sub iudice, né indica su quali elementi si basi tale asserto. Non è pertanto, ravvisabile, nella specie, il requisito della specificità dei motivi di cui all'ad 581 cod. proc. pen.: ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art 591 cod. proc. pen.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2