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Ordinanza — n. 31476/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31476/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31476/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARANGHI GIACOMO nato a ALATRI il 06/01/1996 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Daranghi Giacomo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e l'eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di marijuana da cui erano ricavabili 239 dosi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31476/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di marijuana da cui erano ricavabili 239 dosi.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina consumo di canapa tossicodipendenza gravi addebiti penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARANGHI GIACOMO nato a ALATRI il 06/01/1996 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Daranghi Giacomo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e l'eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di marijuana da cui erano ricavabili 239 dosi.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto, desunta dal dato quantitativo e dalla pur rudimentale organizzazione, ai precedenti penali da cui è gravato l'imputato e alla misura di prevenzione personale applicatagli.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il