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Ordinanza — n. 31475/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31475/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31475/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGANTE CHRISTIAN nato a ROMA il 04/01/1982 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partii, udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Argante Christian ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cpp.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31475/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Argante Christian ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cpp.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione impugnazione della cancellazione censure procedurali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Argante Christian ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGANTE CHRISTIAN nato a ROMA il 04/01/1982 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partii, udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Argante Christian ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cpp.

2. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitunn. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta da lui proveniente, ex art. 599 bis cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida motivazione. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.

c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-4-2021