Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal grounds under Art. 581 c) CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the legal grounds supporting his request to disregard the lower court's decision. Although the appellant complained about the insufficiency of the lower court's reasoning, he did not articulate specific legal arguments explaining why the judge should have rejected the request under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court applied Article 591, paragraph c), of the Code of Criminal Procedure, which mandates dismissal for generic or unspecified grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the legal grounds and factual elements supporting the request to disregard the lower court's decision, limiting arguments to a general assertion of lack of motivation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TONNO MAURIZIO nato a NAPOLI il 24/05/1978 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Di Tonno Maurizio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 cpp.
2. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta da lui proveniente, ex art. 599 bis cod. proc. pen., il giudice avrebbe dovuto disattenderla, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida motivazione. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.
c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-4-