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Ordinanza — n. 31473/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31473/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31473/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRIELEISON MICHAEL nato a ROMA il 23/08/1987 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Kirieleison Michael ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando l'erronea indicazione nel dispositivo degli articoli di legge applicati, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e dell'attenuante di cui all'art. 62 n 4 cp. La prima censura è manifestamente infondata, poiché l'erronea indicazione nel dispositivo degli articoli del codice applicati non comporta alcun vizio, essendo del tutto chiaro ed insuscettibile di equivoci il tenore del dispositivo stesso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31473/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n 4 cp. La prima censura è manifestamente infondata, poiché l'erronea indicazione nel dispositivo degli articoli del codice applicati non comporta alcun vizio, essendo del tutto chiaro ed insuscettibile di equivoci il tenore del dispositivo stesso.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze attenuazione della pena consumo di canapa precedenti penali rilevanti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRIELEISON MICHAEL nato a ROMA il 23/08/1987 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Kirieleison Michael ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando l'erronea indicazione nel dispositivo degli articoli di legge applicati, il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e dell'attenuante di cui all'art. 62 n 4 cp. La prima censura è manifestamente infondata, poiché l'erronea indicazione nel dispositivo degli articoli del codice applicati non comporta alcun vizio, essendo del tutto chiaro ed insuscettibile di equivoci il tenore del dispositivo stesso.

Anche la seconda censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che si tratta di un quantitativo di cocaina da cui erano ricavabili 129 dosi medie, oltre alla pluralità di episodi di cessione osservati dagli operanti; alle diverse tipologie di stupefacente rinvenute; alla suddivisione delle droga in involucri pronti ad essere ceduti; alla presenza di fogli manoscritti contenenti la contabilità dell'attività illecita svolta, a un bilancino di precisione e alla somma di mille euro in contanti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico Priva di pregio è anche la terza doglianza, avendo il giudice d'appello, con motivazione esente da vizi logico-giuridici,evidenziato che l'entità del lucro e dell'evento dannoso non può considerarsi lieve, avuto riguardo al dato ponderale considerevole, alle dichiarazioni dell'imputato, che ha ammesso di trarre da quest'attività i mezzi di sostentamento; alla pluralità di acquirenti e alla contabilità reperita. li ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro