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Ordinanza — n. 31472/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and minor offense grounds due to lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31472/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in recognizing the minor offense or applying recidivism. The appellant argued for leniency based on the nature of the drugs, while the appellate court highlighted the significant quantity yielding over 2,300 doses and the gravity of a prior robbery conviction. The supreme court ruled that since the second-instance judgment was fully motivated and free of logical or legal flaws, the merits could not be re-examined, leading to the dismissal of the petition.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the merits of a conviction if the lower court's decision is supported by adequate motivation, as appeals must be limited to checking for logical or legal defects.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Recidivism Application Minor Offense Doctrine Cassation Admissibility Drug Quantity Significance imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURIA OMAR nato a ROMA il 21/04/1988 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Furia Omar ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e l'applicazione della recidiva. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di hashish e di marijuana dà cui erano ricavabili 2370 dosi medie singole.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi , avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico . La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine all'applicazione della recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del precedente penale, per rapina, non risalente e sintomatico di una elevata capacità a delinquere; alla gravità dei fatti sub iudice e alla cospicuità del quantitativo di stupefacente di cui all'imputazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il