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Ordinanza — n. 31470/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31470/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31470/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATA CLAUDIO nato a FRATTAMAGGIORE il 19/03/1971 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Granata Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e l'eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alle attenuanti generiche. La censura è manifestamente infondata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31470/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La censura è manifestamente infondata.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina gravi addebiti penali crimine organizzato imputazione per reati di stupefacenti aggravamento della pena difesa penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANATA CLAUDIO nato a FRATTAMAGGIORE il 19/03/1971 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Granata Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e l'eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alle attenuanti generiche. La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la caratura criminale dell'imputato, che costituiva il centro operativo del gruppo criminale che aveva operato in vari comuni del casertano, al fine di porre in essere cessioni di droga a un elevato numero di clienti. L'imputato aveva pertanto compiuto una pluralità di comportamenti illeciti, connotati da carattere niente affatto occasionale ed anzi espressione di notevole organizzazione e capacità di penetrazione nel mercato locale degli stupefacenti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi , avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

La doglianza inerente al trattamento sanzionatorio esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali, anche per reati di rilevante allarme sociale, nonché la reiterazione delle condotte criminose.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom