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Ordinanza — n. 31466/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31466/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31466/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILARDI PIETRO nato a PALERMO il 10/09/1974 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA !lardi Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'aggravante ex art. 80 comma 2, I. stup. e alle attenuanti generiche. La prima censura è manifestamente infondata, avendo il giudice a quo evidenziato che trattasi di un quantitativo di hashish di 30 chilogrammi, da cui erano ricavabili 4.875, 670 grammi puri, pari a 195.026,80 dosi: quantità senz'altro ingente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 80 comma 2, I. stup. e alle attenuanti generiche. La prima censura è manifestamente infondata, avendo il giudice a quo evidenziato che trattasi di un quantitativo di hashish di 30 chilogrammi, da cui erano ricavabili 4.875, 670 grammi puri, pari a 195.026,80 dosi: quantità senz'altro ingente.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti gravi addebiti penali spese di detenzione dipendenza da sostanze stupefacenti comunicazione degli elementi a carico verosimiglianza della persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILARDI PIETRO nato a PALERMO il 10/09/1974 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA !lardi Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'aggravante ex art. 80 comma 2, I. stup. e alle attenuanti generiche. La prima censura è manifestamente infondata, avendo il giudice a quo evidenziato che trattasi di un quantitativo di hashish di 30 chilogrammi, da cui erano ricavabili 4.875, 670 grammi puri, pari a 195.026,80 dosi: quantità senz'altro ingente.

La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla inconferenza, ai fini in disamina, della confessione, inerente soltanto ai dati minimi assolutamente impossibili da occultare e all'assenza di ulteriori indici di resipiscenza.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma il 28-4-2021. Il C siglier esIenso re Il Pres‘ti`te_ ./ EPOSITATA I