Ordinanza — n. 31465/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRIBHOGBE SYLVESTER nato il 07/07/1987 avverso la sentenza del 05/12/2020 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Iribhogbe Sylvester ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen.„ lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31465/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Iribhogbe Sylvester ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen.„ lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRIBHOGBE SYLVESTER nato il 07/07/1987 avverso la sentenza del 05/12/2020 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Iribhogbe Sylvester ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen.„ lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.
2. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23-6-2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-4-2021 .