Ordinanza — n. 31463/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUKHLISS SALAH nato il 06/08/2001 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Mouhss Salah ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'attenuante ex art. 73, comma 7, d. P. R. 9-10-1990, n. 309 e al trattamento sanzionatorio. La prima doglianza esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31463/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 7, d. P. R. 9-10-1990, n. 309 e al trattamento sanzionatorio. La prima doglianza esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUKHLISS SALAH nato il 06/08/2001 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Mouhss Salah ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine all'attenuante ex art. 73, comma 7, d. P. R. 9-10-1990, n. 309 e al trattamento sanzionatorio. La prima doglianza esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
La Corte d'appello, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha infatti evidenziato che non risultano gli estremi per il riconoscimento dell'attenuante in questione, poiché l'imputato non fornì alcun elemento utile per arginare la prosecuzione dell'illecito traffico, indicando il mandante del trasporto con il solo nome proprio : motivazione esente da vizi logico-giuridici . Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza innpugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla già avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'elevato dato ponderale della cocaina illecitamente detenuta dall'imputato. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila.
Così deciso in Roma il 28-4-2021. Il Copisigliere ' nsore i., Il Presi nte LI, Lt i'A .( U3 EPOSITATA IN CANCELLERIA 3 A