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Ordinanza — n. 31462/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits issues are non-justiciable in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31462/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances regarding sentencing fell outside the scope of admissible legality challenges. The appellant argued for a review of the punitive treatment, but the court noted that such determinations are final and unreviewable in cassation if supported by adequate reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court on criminal sentencing are inadmissible when they concern the merits of the case rather than procedural vices or legal errors in the application of the law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal sentencing review merits non-justiciable legality challenge scope Cassa delle ammende fine traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAHIR ABDERRAHIM nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Abderrahim Fahir ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al dato ponderale della cocaina sequestrata, alla propensione dell'imputato a commettere reati in materia di :stupefacenti, alla gravità dei fatti e alla personalità del reo.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma il 28-4-2021. Il onsig 4re estensore Il Presi n iDEPOSITATA IN CANCELLERIA l, 3 AG