Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Art. 581 c) and 591 c) CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for cassation were too generic and lacked specific legal or factual analysis. The appellant merely requested annulment without detailing the specific errors in the lower court's reasoning regarding the evidence of drug trafficking. Consequently, the court applied the statutory rule that generic grounds constitute a cause for inadmissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons or factual elements supporting the request for annulment.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONADIO MASSIMO nato a MILANO il 31/10/1967 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Donadio Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche circa il mancato raggiungimento della prova della finalità di spaccio, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 28-4-202