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Ordinanza — n. 31460/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because sentencing issues were already resolved in a negotiated settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31460/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Di Bella's appeal against the Second Instance Court's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for a reduction in the internal continuation penalty and the overall sanction, but these claims were previously accepted during a specific negotiation procedure designed to secure the defendant's consent to the second-instance outcome. Consequently, the court ruled that such sentencing determinations cannot be re-examined in cassation outside of potential illegality of the penalty itself, which was not found in this case.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: Sentencing determinations and the increase for internal continuation established in a negotiated procedure under Art. 165 c.p.p. are not subject to cassation review unless the penalty itself is illegal.

Parole chiave

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negotiated procedure second instance consent internal continuation penalty cassation inadmissibility sentencing review limits adeguamento della pena motivi di cassazione pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Di Bella Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod.
Art. 165 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Di Bella Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA MARCO nato a GIARRE il 07/09/1988 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA(Clato avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Di Bella Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione interna al capo A) e alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura eccessiva.

2. Le censure formulate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede, essendo stata accolta la prospettazione inerente al trattamento sanzionatorio da lui formulata, nell'ambito di una procedura negoziale specificamente predisposta dalla legge processuale penale a tutela dell'interesse dell'imputato ad ottenere un esito del giudizio di secondo grado che incontri il suo consenso. Le relative statuizioni non sono, pertanto, sindacabili in questa sede al di fuori dell'ipotesi di illegalità della pena, non riscontrabile nel caso di specie. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e' della somma di euro quattromila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-4-2021