Personal appeal by defendant without counsel dismissed as technical representation mandatory in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. Although the defendant argued that personal representation aligns with the right to self-defense, the court held that technical representation is mandatory in cassation proceedings regardless of the appellant's status. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 6, comma 2, lett. c), CEDU: Technical representation by a qualified defense attorney is mandatory in cassation proceedings, precluding personal filing even if the appellant is a lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIK KLAUDIA nato a SAN GAVINO MONREALE il 10/10/1989 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Malnkovik Klaudia, imputata, propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso, proposto dopo il 3-8-2017 ( 1'1-9-2020), data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23-6-2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.,eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Cass., Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007; (Cass. Sez. 2, n. 9562 del 13-12-2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20-11-2008). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità ( C:ass., Sez. 2, n. 2724 del 19-12- 2012, Rv. 255082;
Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 4000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i