Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds and facts under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Ferrara's appeal against the Naples Tribunal's acquittal inadmissible. Ferrara complained about the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to specify the exact legal reasons or factual elements supporting his request for acquittal. The court ruled that the appeal violated the strict requirements of Article 448 and Article 581, which mandate specific grounds and facts for cassation petitions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 581, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it does not specify the exact legal grounds and factual elements supporting the request, as required by the narrow list of admissible grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LUIGI nato a NAPOLI il 25/05/1986 avverso la sentenza del 11/05/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle pa-rtij udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Ferrara Luigi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23-6-2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.0ccorre comunque rilevare come l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richieda l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull'asserto relativo all'insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione da parte dell'imputato, all'insussistenza dell'elemento soggettivo, alla presenza di cause di giustificazione, all'irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.
Né il ricorrente indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il