Ordinanza — n. 31456/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO PATRIZIO nato a TORRE DEL GRECO il 22/11/1978 avverso la sentenza del 08/01/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA Gl-a-to avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Loffredo Patrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità , nell'ottica dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31456/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Loffredo Patrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità , nell'ottica dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO PATRIZIO nato a TORRE DEL GRECO il 22/11/1978 avverso la sentenza del 08/01/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA Gl-a-to avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Loffredo Patrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità , nell'ottica dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ed estranei all'ambito del sindacato di legittimità in relazione ad una pronuncia emessa ex art. 444 cpp., non rientrando nel numerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23-6-2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-4-