Ordinanza — n. 31455/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLETTO MARCO nato a GENOVA il 26/07/1974 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Balletto Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale , in ordine al trattamento sanzionatorio. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 31455/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLETTO MARCO nato a GENOVA il 26/07/1974 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Balletto Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale , in ordine al trattamento sanzionatorio. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto, considerato, in particolare, l'elevato tasso alcol emico riscontrato. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma il 28-4-2021 . Il Presid h2EPOSITATA' IN CANCELLERIA i AGO 2021 IL FU