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Ordinanza — n. 31454/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for criminal penalty as merit issues are non-justiciable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances regarding the criminal penalty concerned matters of merit rather than procedural legality. The appellant argued for a revision of the sentence, but the court noted that factual determinations on sentencing are final unless they lack proper reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the defendant's criminal record and the scale of drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when grievances concern the assessment of criminal penalties, as these fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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criminal penalty review cassation inadmissibility merit issues sentencing discretion drug trafficking case traffico qualificato di eroina motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUMPFREY DAVID nato il 15/03/1994 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Humpfrey David ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al precedente penale da cui è gravato l'imputato, al quantitativo di droga complessivo detenuto e al grado di organizzazione che caratterizzava l' attività di spaccio espletata dall'imputato.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma il 28-4-2021. Il Colnsiglier èstensore "i !•DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 1 AGO 20